Tutela paesaggio: solo in Conferenza di servizi il parere della Soprintendenza

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale in Conferenza di servizi la Soprintendenza - così come tutte le pa regolarmente convocate dall'amministrazione titolare del procedimento - deve esprimere il proprio parere all'interno della Conferenza stessa
Prendendo spunto da una controversia relativa ad un procedimento di autorizzazione di un impianto fotovoltaico, il Consiglio di Stato, nella sentenza 15 marzo 2013 n. 1562, ha ribadito il principio espresso dall’art. 14 quater della legge 241/1990 in tema di conferenza di servizi, in base al quale la Soprintendenza - così come tutte le pubbliche amministrazioni regolarmente convocate dall’amministrazione titolare del procedimento - deve esprimere il proprio parere negativo all’interno della conferenza stessa.
L’art. 14 ter, comma 1, della legge 241/1990 prevede infatti che il dissenso dei rappresentanti delle amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi - comprese quelle preposte alla tutela paesaggistica, ambientale e culturale - debba:
- essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza
- essere congruamente motivato
- avere ad oggetto solo le questioni per cui è stata indetta la conferenza
- indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il parere favorevole.
Il Consiglio di Stato, facendo propria la tesi espressa dal TAR Molise (Sez. I, n. 803/2011), ha confermato l’annullamento di un parere negativo della Soprintendenza perché espresso al di fuori della conferenza di servizi.
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