Decreto 05/09/2011

Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento. (11A12047)
  • Forma giuridica: Decreto
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Ambiente - Risparmio energetico
  • IL MINISTRO
    DELLO SVILUPPO ECONOMICO

    Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in
    particolare:
    l'art. 2, comma 8, che definisce cogenerazione la produzione
    combinata di energia elettrica e calore che garantisce un risparmio
    di energia rispetto alle produzioni separate;
    l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito della regolazione
    del settore elettrico l'obbligo di utilizzazione prioritaria
    dell'energia elettrica prodotta, oltre che da fonti energetiche
    rinnovabili, mediante cogenerazione;
    l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce all'energia elettrica da
    cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al medesimo art. 11,
    comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale;
    Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
    del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, che
    definisce le condizioni per il riconoscimento della produzione di
    energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8 del
    decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002)
    Vista la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della
    cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
    interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
    Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
    finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
    della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
    Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 recante
    «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
    cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato
    interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE» (di
    seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare:
    l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli Stati
    membri di utilizzare metodi alternativi nella definizione della
    Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR), stabilisce
    che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella rispondente
    alle condizioni e ai criteri definiti all'art. 2, comma 8, del
    decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02 e
    successive modifiche ed integrazioni;
    l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede il diritto
    al rilascio della garanzia di origine di elettricita' da CAR
    designando il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE S.p.A quale
    soggetto incaricato di rilasciarla;
    l'art. 6, comma 1 secondo periodo, che riconosce alla CAR
    l'accesso al sistema dei certificati bianchi, ovvero ai benefici
    derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi delle
    disposizioni legislative in materia di incremento dell'efficienza
    energetica degli usi finali di energia, nel settore dell'energia
    elettrica e del gas;
    l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui al
    comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento;
    l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23
    luglio 2009, n.99, che riconosce i diritti acquisiti dai soggetti
    titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in
    attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239
    come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti;
    Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n.115, recante
    «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
    usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
    direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo 115/2008), e
    successive modificazioni ed in particolare l'art. 7, concernente i
    certificati bianchi, e gli articoli 2, comma 1, lettera t) e 10,
    istitutivi della disciplina dei sistemi efficienti di utenza per
    impianti di produzione di energia elettrica, con potenza non
    superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
    cogenerativo ad alto rendimento;
    Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare:
    l'art. 30 comma 11 che:
    prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al
    secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07
    sia riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni,
    limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di
    entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di
    nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai rifacimenti
    di impianti esistenti;
    indica che il regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del
    risparmio dell'energia primaria, anche con riguardo all'energia
    autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il regime di
    sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri
    dell'Unione Europea, al fine di perseguire l'obiettivo
    dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza;
    prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
    siano stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dei
    benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la
    non cumulabilita' delle forme incentivanti;
    l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»;
    Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 (di seguito:
    decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29, comma 4,
    secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°
    aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto
    legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme
    applicabili alla data di entrata in esercizio dell'impianto, hanno
    diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi
    definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della legge 99/2009,
    ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della
    medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata
    in vigore del presente decreto, purche', in ciascuno degli anni,
    continuino ad essere cogenerativi ai sensi delle norme applicabili
    alla data di entrata in esercizio;
    Visti i decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita'
    produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
    del territorio, concernenti la nuova individuazione degli obiettivi
    quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
    rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23
    maggio 2000, n.164 e la nuova individuazione degli obiettivi
    quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi
    finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
    legislativo 79/1999;
    Visto il decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
    del territorio e del mare, che revisiona ed aggiorna i predetti
    decreti del 20 luglio 2004;
    Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
    del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del
    decreto legislativo 20/2007;
    Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto rendimento
    al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia,
    posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica predisposto in
    attuazione della direttiva 2006/32/CE;
    Ritenuto opportuno definire un regime di sostegno, attraverso il
    sistema dei citati certificati bianchi, che dia prevedibilita' al
    valore dell'incentivo, in modo da sostenere gli investimenti
    necessari per sviluppare il potenziale della cogenerazione ad alto
    rendimento;
    Ritenuto necessario attribuire gli incentivi sulla base
    dell'effettivo rendimento degli impianti qualificati come
    cogenerativi ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della
    loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi di energia
    primaria, derivanti dalla produzione di energia termica ed energia
    elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto delle
    diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo dell'energia
    attraverso reti di teleriscaldamento;
    Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici incentivi previsti
    dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti di sostegno
    previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo la
    non cumulabilita' di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di
    concorrenza sul mercato interno, nonche' del valore economico sul
    mercato nazionale dell'energia prodotta, in modo da mantenere il
    livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto alla CAR nei
    principali Stati Membri dell'Unione Europea

    Decreta:

    Art. 1

    Oggetto ed ambito di applicazione

    1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime
    di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge 99/09, per
    la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano:
    a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove
    unita' di cogenerazione ovvero come rifacimento di unita' esistenti
    secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal
    7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo
    20/2007;
    b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1°
    aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come cogenerative
    ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio
    dell'unita' medesima, secondo le modalita' ed i criteri e nei limiti
    indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.
    Art. 2

    Definizioni

    1.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
    al decreto legislativo 20/2007, ed inoltre le seguenti:
    a) unita' di cogenerazione o sezione di cogenerazione: parte di
    un impianto di cogenerazione la quale, in condizioni ordinarie di
    esercizio, funziona indipendentemente da ogni altra parte
    dell'impianto di cogenerazione stesso;
    b) rifacimento: intervento tecnologico, realizzato dopo l'entrata
    in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una unita' di produzione
    cogenerativa o non cogenerativa in esercizio da almeno dodici anni,
    che comporti la totale ricostruzione o la sostituzione con componenti
    nuovi di almeno due dei componenti principali, come definiti qui di
    seguito.
    Per gli impianti con turbine a gas, sono componenti principali: la
    turbina stessa, lo scambiatore di calore a recupero, l'alternatore.
    Per gli impianti con turbine a vapore o a fluido organico, sono
    componenti principali: la turbina stessa, il generatore di vapore,
    l'alternatore. Per gli impianti in ciclo combinato gas-vapore, sono
    componenti principali: la turbina a gas, la turbina a vapore, il
    generatore di vapore a recupero, uno dei due alternatori asserviti
    alla turbina a gas ed alla turbina a vapore. Per gli impianti con
    motori a combustione interna o esterna, sono componenti principali:
    il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi,
    l'alternatore. L'intervento di rifacimento di unita' di cogenerazione
    abbinata alla rete di teleriscaldamento, ove riferito alla
    configurazione che comprenda anche la rete di teleriscaldamento, in
    aggiunta alle condizioni sopra elencate, deve prevedere interventi di
    potenziamento della rete stessa che comportino una capacita' di
    trasporto aggiuntiva, espressa in termini di TEP/anno, non inferiore
    al trenta per cento della capacita' di trasporto nominale antecedente
    l'intervento di rifacimento.
    Si considera "rifacimento" l'intervento tecnologico, realizzato
    dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 20/2007 su una
    unita' di produzione in esercizio da almeno dodici anni, che comporti
    l'istallazione di una nuova turbina a vapore e di un nuovo
    alternatore all'interno di un sito dove sia gia' presente un impianto
    di produzione di energia elettrica non cogenerativo, quando tali
    nuove unita', affiancate alle preesistenti, siano finalizzate alla
    produzione di energia in regime di CAR; non si considera rifacimento
    l'intervento in cui l'installazione delle nuove unita' interessi solo
    una sezione della turbina esistente;
    c) nuova unita' di cogenerazione: unita' di cogenerazione entrata
    in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata
    in vigore del decreto legislativo 20/2007;
    d) data di entrata in esercizio di una unita' di cogenerazione:
    data in cui e' stato effettuato il primo funzionamento in parallelo
    con il sistema elettrico nazionale dell'unita', come risulta dalla
    denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;
    e) operatore: soggetto giuridico che detiene la proprieta' o che
    ha la disponibilita' dell'unita' di cogenerazione;
    f) rete di teleriscaldamento: rete di tubazioni che distribuisce
    energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi
    refrigerati, dall'unita' di cogenerazione verso una pluralita' di
    edifici o siti, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi,
    che rientra nella proprieta' o nella disponibilita' dell'operatore o
    di societa' controllata ai sensi delle vigenti disposizioni in
    materia di separazione proprietaria, amministrativa e contabile per
    le imprese del settore dell'energia elettrica e del gas. Devono
    essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
    a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su piu'
    terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili
    all'operatore cosi' come definito dalla lettera e);
    b. l'allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi
    dotati di appositi strumenti di misura che consentano la
    contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del
    servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e
    successive modifiche ed integrazioni;
    c. la cessione dell'energia termica deve riguardare utenti del
    servizio diversi da soggetti o pertinenze riconducibili all'operatore
    e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a
    disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura.
    Art. 3

    Condizioni per l'accesso al regime di sostegno

    1. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio a decorrere dal
    1° gennaio 2011 sono considerate CAR, ai fini dell'accesso ai
    benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono ai
    criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, ed annessi allegati (che si
    riportano per correntezza in allegato al presente decreto, con pari
    numerazione).
    2. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio tra il 7 marzo
    2007 e il 31 dicembre 2010, qualora non rientrino nella definizione
    di CAR secondo i criteri indicati nel decreto 4 agosto 2011 citato al
    comma 1, sono considerate cogenerative, ai fini dell'accesso ai
    benefici economici di cui al presente decreto, se rispondono alle
    condizioni e ai criteri indicati dalla delibera 42/2002 e successive
    modifiche ed integrazioni, fermo restando che i benefici economici
    sono riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.
    3. Le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo il 1°
    aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai
    sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio,
    accedono ai benefici economici di cui al presente decreto nei limiti
    e alle condizioni indicati all'art. 29, comma 4, del decreto
    legislativo 28/2011, fermo restando che i benefici economici sono
    riconosciuti secondo le modalita' del presente decreto.
    Art. 4

    Regime di sostegno

    1. Le unita' di cogenerazione, come definite all'art. 1 del
    presente decreto, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui
    soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in
    numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato
    nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue:
    Parte di provvedimento in formato grafico

    2. I certificati bianchi sono riconosciuti, subordinatamente
    all'esito delle verifiche di cui all'art. 7 e fermo restando quanto
    disposto dal comma 3, per un periodo di:
    a) dieci anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
    all'art. 1, comma 1, lettera a) diverse da quelle comprese alla
    lettera b) del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
    successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
    cogenerazione;
    b) quindici anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
    all'art. 1, comma 1, lettera a) abbinate a reti di teleriscaldamento,
    ove l'intervento comprenda anche la rete, a decorrere dal 1° gennaio
    dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
    cogenerazione;
    c) cinque anni solari, per le unita' di cogenerazione di cui
    all'art. 1, comma 1, lettera b), nel limite del 30% di quanto
    riconosciuto alle unita' di cui alle lettere precedenti, a decorrere
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    3. Nell'ambito del periodo di diritto al riconoscimento dei
    certificati bianchi di cui al comma 2 sono inclusi, senza alcun
    recupero o diritto a proroghe, gli anni in cui l'unita' di
    cogenerazione non rispetta le condizioni di cui all'art. 3, ferma
    restando la validita' del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato
    per la realizzazione e l'esercizio della medesima unita'.
    4. La decorrenza indicata dal comma 2 puo' essere prorogata, su
    motivata richiesta del produttore, fino al terzo anno solare
    successivo alla data di entrata in esercizio dell'unita' di
    cogenerazione, pena la decadenza del diritto all'accesso agli
    incentivi di cui al presente decreto.
    Art. 5

    Periodo di rendicontazione

    1. Il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il
    riconoscimento dei benefici economici oggetto del presente decreto,
    e' pari ad un anno solare, a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre
    di ciascun anno, ferme restando le decorrenze di cui all'art. 4,
    comma 2.
    2. Qualora, per specifiche esigenze del processo di valle legato
    alla stagionalita' dell'utenza calore, l'unita' di produzione di
    energia possa marciare in assetto cogenerativo per un periodo
    inferiore all'annualita' e' fatto obbligo agli operatori di dotare
    l'unita' stessa di idonea strumentazione che permetta di
    contabilizzare le ore di esercizio, il calore utile e l'energia
    elettrica prodotta durante la marcia in assetto cogenerativo. In
    carenza di tale strumentazione sara' preso a riferimento il periodo
    di rendicontazione su base annuale secondo quanto indicato al comma
    1. Per specifiche esigenze del processo di valle si intende
    l'indisponibilita' dell'utenza calore su base stagionale determinata
    dalle condizioni climatiche o dal ciclo operativo delle lavorazioni.
    Art. 6

    Cumulabilita' degli incentivi

    1. Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con
    altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati,
    fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
    2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto e'
    cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative:
    a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
    b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti
    il 40 per cento del costo dell'investimento nel caso di impianti di
    potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento nel
    caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il
    20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
    c) con l'accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli
    investimenti in macchinari e apparecchiature.
    Resta ferma l'applicazione dei regimi previsti per i sistemi
    efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del decreto
    legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all'art.
    33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera
    AEEG 74/08 e per l'esenzione dall'obbligo di cui all'art. 11 del
    decreto legislativo 79/99, nei limiti delle rispettive modalita'
    applicative.
    3. Gli operatori che hanno avuto accesso ai certificati bianchi ai
    sensi dei decreti 20 luglio 2004 del Ministro delle attivita'
    produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
    del territorio, e successive modifiche ed integrazioni, possono
    accedere ai benefici di cui al presente decreto previa rinuncia al
    godimento del diritto dell'intero quantitativo dei certificati
    bianchi ottenuti a valere sulle medesime unita' di cogenerazione. In
    tale caso il calcolo e la valorizzazione del risparmio ottenuto sono
    contabilizzati secondo i criteri del presente decreto, effettuando il
    relativo conguaglio in caso di differenza tra i due benefici.
    4. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento
    realizzati in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto
    2004, n.239, che hanno avuto accesso ai certificati verdi ai sensi
    dell'art. 14 del decreto legislativo 20/2007, non possono accedere ai
    benefici di cui al presente decreto.
    Art. 7

    Valutazione preliminare dell'unita' di cogenerazione non in esercizio

    1. Gli operatori che intendono accedere al regime di sostegno per
    unita' di cogenerazione che non sono ancora in esercizio inviano al
    GSE, in copia al Ministero dello sviluppo economico, la
    documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'unita' di
    cogenerazione per un esame preliminare, volto ad accertare se la
    configurazione di impianto e la strumentazione di corredo permettano
    di individuare le grandezze che concorrono a qualificare l'unita' di
    cogenerazione come CAR. La documentazione tecnica e' redatta secondo
    la modulistica che sara' resa disponibile, sul sito internet del GSE,
    previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, entro il
    30 settembre 2011.
    2. Il GSE si esprime entro 120 giorni solari dal ricevimento della
    documentazione presentata ai sensi del comma 1, circa la sufficienza
    della documentazione stessa, individuando eventuali carenze ed
    indicando le eventuali modifiche da apportare. Se l'operatore non
    intende apportare le modifiche indicate dal GSE, questi adotta, in
    fase di riconoscimento, ipotesi conservative a vantaggio
    dell'Amministrazione.
    3. La documentazione tecnica ed amministrativa di cui al comma 1,
    completa delle eventuali modifiche indicate dal GSE ed accettate
    dall'operatore, costituisce il quadro di riferimento per l'unita' di
    cogenerazione ed esime l'operatore dalla presentazione di ulteriore
    documentazione nella fase di riconoscimento di cui all'art. 8, fatti
    salvi i dati di esercizio consuntivi dell'anno precedente e l'obbligo
    di trasmissione al GSE e al Ministero dello sviluppo economico di
    variazioni che possano incidere in modo significativo sul rispetto
    della condizione tecnica di cogenerazione.
    Art. 8

    Procedure per il riconoscimento di CAR e per l'accesso al regime di
    sostegno

    1. Per l'accesso al regime di sostegno, gli operatori trasmettono
    al GSE la domanda di riconoscimento di CAR utilizzando la modulistica
    resa disponibile dal GSE, di cui al comma 2. La prima domanda di
    riconoscimento e' completa di copia della denuncia di officina
    elettrica, del verbale di verifica redatto dall'UTF e della
    comunicazione della data di entrata in esercizio; per gli impianti di
    cui all'art. 3, comma 2, la domanda esprime anche l'eventuale
    richiesta, da parte dell'operatore, di riconoscimento ai sensi della
    delibera 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
    successive modifiche ed integrazioni, che rimane valida per tutto il
    periodo di diritto ai certificati bianchi.
    2. La modulistica per l'invio dei dati, previa approvazione del
    Ministero dello Sviluppo Economico, e' resa disponibile sul sito
    internet del GSE entro il 30 settembre 2011, liberamente utilizzabile
    da parte di chiunque e in formato modificabile, unitamente alle
    istruzioni operative per la compilazione e all'indirizzo di posta
    elettronica da utilizzare per l'invio.7
    3. Per le unita' di cogenerazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
    gli operatori sono tenuti a verificare che i dati eventualmente gia'
    inviati al GSE corrispondano a quanto richiesto ai sensi del presente
    decreto ed a trasmettere allo stesso GSE una dichiarazione
    confermativa ovvero la documentazione integrativa necessaria,
    convalidate da perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato.
    4. Le domande di cui al comma 1 e le dichiarazioni o la
    documentazione di cui al comma 3 sono inviate al GSE entro il 30
    novembre 2011, per gli esercizi degli anni precedenti il 2011, ed
    entro il 31 marzo di ogni anno per gli esercizi degli anni
    successivi.
    5. Entro 120 giorni solari dalla ricezione delle domande di cui al
    comma 4, il GSE, verificato che la documentazione di cui al comma 1
    sia completa e correttamente compilata e che i dati forniti siano
    congrui, si pronuncia accogliendo oppure respingendo la richiesta di
    riconoscimento. L'accoglimento o il respingimento sono motivati con i
    valori degli indici energetici calcolati dal GSE in conformita' dei
    criteri stabiliti nel decreto 4 agosto 2011 per gli impianti di cui
    all'art. 3, comma 1, o dei criteri vigenti all'epoca dell'entrata in
    esercizio, limitatamente all'accesso agli incentivi, per gli impianti
    di cui all'art. 3 commi 2 e 3. Per il primo anno di attuazione del
    presente decreto, il termine di cui al presente comma e' fissato in
    180 giorni.
    6. La domanda di cui al comma 4 e' respinta per le unita' di
    cogenerazione non dotate di strumentazione idonea a definire le
    grandezze fisiche necessarie, ai sensi dell'art. 4, per il calcolo
    dei benefici. In tal caso, l'operatore, qualora voglia usufruire del
    regime di sostegno, e' tenuto a dotare l'unita' di cogenerazione
    della strumentazione necessaria entro e non oltre due anni dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto; l'eventuale riconoscimento
    dei benefici decorre dalla data di avvenuta dotazione, ferma restando
    la durata temporale di cui all'art. 4, comma 2. Resta fermo quanto
    previsto al paragrafo 5.3 dell'allegato II al decreto 4 agosto 2011
    per le sole sezioni di micro cogenerazione.
    7. In caso di non completezza o di non verosimiglianza della
    documentazione, il GSE invita l'operatore a produrre, entro sessanta
    giorni, documentazione integrativa. Trascorsa invano tale data, la
    richiesta di riconoscimento si intende respinta senza-bisogno di
    alcuna comunicazione ulteriore. L'invito a produrre documentazione
    integrativa sospende i termini temporali di cui al comma 5. Tali
    termini riprendono a decorrere quando il GSE riceve la documentazione
    integrativa richiesta.
    8. Se la richiesta di riconoscimento come CAR e' accolta, il GSE
    rilascia all'operatore un numero di certificati bianchi calcolato in
    base all'art. 4, comma 1.
    Art. 9

    Certificati bianchi

    1. I certificati bianchi riconosciuti ai sensi dell'art. 4 sono
    ascrivibili alla II tipologia cosi' come definita dalle regole di
    funzionamento di cui agli articoli 10, comma 3, dei decreti 20 luglio
    2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
    Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, e successive
    modifiche ed integrazioni. I suddetti certificati bianchi possono
    essere utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da
    parte dei soggetti obbligati, ai sensi delle disposizioni in materia
    di risparmio energetico di cui ai citati decreti 20 luglio 2004,
    oppure essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori
    che li detengono e i soggetti obbligati stessi.
    2. In alternativa all'utilizzo indicato al comma 1, l'operatore
    puo' chiedere al GSE il ritiro dei certificati bianchi cui ha
    diritto. In tali casi, il GSE ritira i certificati bianchi al prezzo,
    stabilito in attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto 21 dicembre
    2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
    vigente per gli stessi al momento dell'entrata in esercizio
    dell'unita' di cogenerazione. Per le unita' di cogenerazione entrate
    in esercizio in data antecedente a quella di entrata in vigore del
    presente decreto, il prezzo di riferimento e' quello vigente alla
    medesima data di entrata in vigore. Il prezzo di ritiro rimane
    costante per tutta la durata del periodo di incentivazione.
    3. L'autorizzazione alla emissione fattura e' rilasciata dal GSE
    contestualmente al riconoscimento di CAR di cui all'art. 8, comma 5.
    L'importo della fattura e' pari al prezzo complessivo di ritiro,
    calcolato in base a quanto stabilito al comma 2, diminuito di una
    quota non superiore all'uno per cento che, previa adeguata
    motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e'
    autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di
    istruttoria. Il GSE salda la relativa fattura entro 45 giorni solari
    continuativi dalla data di ricezione.
    4. I certificati bianchi acquistati dal GSE ai sensi del comma 2
    non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i
    soggetti obbligati, indicati al comma 1. Nell'ambito
    dell'aggiornamento del decreto 21 dicembre 2007 del Ministro dello
    sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
    tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' con cui
    i risparmi di energia primaria connessi ai certificati bianchi
    ritirati dal GSE ai sensi del comma 2 sono contabilizzati ai fini
    degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico.
    Art. 10

    Copertura degli oneri

    1. Il GSE ha titolo a vedersi riconosciuti dalla Cassa Conguaglio
    per il settore elettrico i costi residui sostenuti per l'attuazione
    degli articoli 8 e 9. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
    provvede a definire le modalita' per la compensazione del GSE a
    carico del conto per la promozione dell'efficienza energetica negli
    usi finali, posto a copertura del meccanismo dei titoli di efficienza
    energetica.
    Art. 11

    Attivita' di gestione, ispezioni e controlli

    1. Il GSE, nel definire adeguate modalita' organizzative per
    l'attuazione del presente decreto, si avvale di contributi e supporti
    specialistici da parte di societa' controllate, in particolare per le
    attivita' di istruttoria tecnica connesse alla valutazione dei
    progetti e per le attivita' di verifica e controllo.
    2. Il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello sviluppo
    economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la
    conformita' dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia
    dell'esito delle ispezioni e' inviata al medesimo Ministero e
    all'operatore.
    3. In caso di accertate difformita' tra quanto dichiarato e la
    situazione reale dell'unita' di cogenerazione, ovvero di documenti
    non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla
    il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la
    difformita' ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente
    erogate o dei benefici concessi e trasmette all'Autorita' per
    l'energia elettrica e il gas l'esito degli accertamenti effettuati
    per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20,
    lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481.
    4. Nei casi in cui le difformita' accertate ai sensi dei commi 1 e
    2 derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che
    non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la
    definizione dell'incentivo economico, l'operatore e' tenuto ad
    intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in
    tali casi, fermo restando quanto previsto al comma 2, ogni forma di
    incentiv
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