Decreto 22/01/2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
  • Forma giuridica: Decreto
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Ambiente - Produzione/distribuzione di energia
  • IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
    Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
    decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con
    modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
    recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
    urgenti in materia tributaria e finanziaria;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
    recante norme per la sicurezza degli impianti;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
    392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di
    riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
    e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
    sicurezza;
    Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di
    termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
    attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e
    successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
    n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione
    della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
    semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
    attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
    artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
    attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
    162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della
    direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
    procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
    montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e
    successive modificazioni;
    Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
    convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006,
    n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura
    regolamentare.
    Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
    300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
    disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge
    26 febbraio 2007, n. 17;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
    Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.
    159/2007;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
    norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con
    nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;
    A d o t t a
    il seguente regolamento:
    Art. 1.
    Ambito di applicazione
    1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
    degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
    all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
    e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
    consegna della fornitura.
    2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
    distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
    protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
    l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
    elettronici in genere;
    c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
    condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
    comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
    delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
    qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
    combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
    ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.
    3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
    di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
    ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
    aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

    Avvertenza:
    Le note qui pubblicate sono state redatte
    dall'amministrazione competente per materia ai sensi
    dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note alle premesse:
    - L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
    conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
    potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
    valore di legge ed i regolamenti.
    - Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
    lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
    recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
    disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.
    230) e convertito in legge, con modificazioni,
    dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248
    (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il
    seguente:
    «13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
    vigore della legge di conversione del presente decreto, il
    Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
    Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
    uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
    23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
    a) il riordino delle disposizioni in materia di
    attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
    edifici;
    Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
    23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
    di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
    Ministri.», (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
    «Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
    regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
    autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie di competenza di piu' ministri, possono essere
    adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
    dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
    Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
    1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
    impianti» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
    1990, n. 59), sono i seguenti:
    «Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
    tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
    annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
    contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
    ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
    decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
    destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
    all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
    CEI.
    2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
    del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
    precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
    stato di previsione della spesa del Ministero
    dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
    1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
    capitolo per gli anni seguenti.».
    «Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
    previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
    alle disposizioni della presente legge e della normativa
    vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
    provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
    la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
    facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
    professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
    cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
    dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
    2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
    entro tre mesi dalla presentazione della relativa
    richiesta.».
    «Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
    previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
    committente o del proprietario, secondo le modalita'
    previste dal regolamento di attuazione di cui
    all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
    centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
    altre norme della presente legge consegue, secondo le
    modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
    una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
    milioni.
    2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
    determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
    registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
    provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
    iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
    delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
    gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
    amministrative di cui al comma 1.».
    Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
    1994, n. 392, «Regolamento recante disciplina del
    procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
    installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
    nel rispetto delle norme di sicurezza.», e' pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
    Supplemento Ordinario.
    La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento
    di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
    delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
    materia.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    20 gennaio 1996, n. 16.
    Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
    1999, n. 558, recante «Regolamento recante norme per la
    semplificazione della disciplina in materia di registro
    delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
    procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
    e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
    artigiane o al registro delle imprese per particolari
    categorie di attivita' soggette alla verifica di
    determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
    dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
    272.
    Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
    1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per
    l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
    semplificazione dei procedimenti per la concessione del
    nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
    relativa licenza di esercizio.», e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
    Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
    12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
    12 luglio 2006, n. 228, recante «Proroga di termini per
    l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
    proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
    materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
    «1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
    abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
    comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
    n. 148, e' prorogato fino all'attuazione
    dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
    30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
    il 1° gennaio 2007.
    - Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
    28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con
    modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «
    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
    Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella
    Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
    Ordinario), e' il seguente:
    «Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
    infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
    previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
    12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
    data di entrata in vigore del regolamento recante norme
    sulla sicurezza degli impianti, di cui
    all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
    decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,
    comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
    data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
    periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
    1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
    2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
    degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
    applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
    obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
    periodo del presente comma.
    Art. 2.
    Definizioni relative agli impianti
    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
    fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
    elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
    immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
    comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
    contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
    nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
    installati;
    c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
    e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
    impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
    posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
    dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
    il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
    che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non
    modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
    destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
    tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
    distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
    alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
    esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
    utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
    impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
    energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
    porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
    edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
    edifici;
    f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
    impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
    segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
    installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
    corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
    alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione
    contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
    elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
    ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
    collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
    vigente;
    g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
    l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
    punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
    apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
    medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
    ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
    predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
    prodotti della combustione;
    h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
    alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
    automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
    fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
    Art. 3.
    Imprese abilitate
    1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
    successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
    nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
    8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
    abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
    l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
    responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
    possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
    2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
    per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
    attivita' continuativa.
    3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
    impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
    attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
    241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
    lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
    comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
    possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
    richiesti per i lavori da realizzare.
    4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
    comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
    artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
    tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
    artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
    comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
    registro delle imprese.
    5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
    interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
    all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
    esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
    tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
    previsti all'articolo 4.
    6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
    riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
    certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
    decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
    dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
    commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
    1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
    di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
    successive modificazioni.
    Note all'articolo 3:
    Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
    1995, n. 581, recante «Regolamento di attuazione
    dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
    materia di istituzione del registro delle imprese di cui
    all'articolo 2188 del codice civile.», e' pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento
    Ordinario.
    La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro
    per l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    24 agosto 1985, n. 199.
    Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
    241, recante «Nuove norme in materia di procedimento
    amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
    amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
    18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
    «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
    atto di autorizzazione, licenza, concessione non
    costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
    comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
    richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
    commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
    esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
    presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
    generale e non sia previsto alcun limite o contingente
    complessivo o specifici strumenti di programmazione
    settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
    esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
    preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
    all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
    amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
    concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
    derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
    pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
    paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
    dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
    dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
    di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
    attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
    competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
    relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
    siano attestati in documenti gia' in possesso
    dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
    acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
    2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
    iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
    della dichiarazione all'amministrazione competente.
    Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
    da' comunicazione all'amministrazione competente.
    3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
    carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
    nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
    comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
    provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
    di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
    possibile, l'interessato provveda a conformare alla
    normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
    un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
    inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
    potere dell'amministrazione competente di assumere
    determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
    articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
    prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
    il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
    prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
    sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
    massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
    puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
    dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
    comunicazione all'interessato.
    4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
    prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
    per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
    dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
    di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
    effetti.
    5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
    commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
    giudice amministrativo.
    Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
    dell'artigianato 11 giugno1992, recante «Approvazione dei
    modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti
    tecnico-professionali delle imprese e del responsabile
    tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.», e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
    La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
    «Riordinamento delle camere di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
    Art. 4.
    Requisiti tecnico-professionali
    1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
    seguenti:
    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
    presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
    del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
    attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
    legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
    almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
    del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
    all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
    vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
    inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
    dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
    le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
    anni;
    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
    impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
    prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
    tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
    quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
    installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
    installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
    degli impianti di cui all'articolo 1.
    2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
    prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
    svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
    nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
    collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei
    requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
    dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
    attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
    imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
    anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
    comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
    Art. 5.
    Progettazione degli impianti
    1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
    impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
    lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
    l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
    progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
    da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
    specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
    progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
    alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
    2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
    e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
    secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
    casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
    le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
    abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
    domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
    mq;
    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
    catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
    obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
    complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
    agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
    terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
    superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
    utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
    superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
    anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
    del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
    sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
    nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
    edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
    agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
    elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
    canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
    climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
    frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
    alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
    termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
    ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
    simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
    inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
    prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
    pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
    pari o superiore a 10.
    3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
    dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
    e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
    altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
    dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
    spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
    dell'arte.
    4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
    disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
    e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
    dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
    tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
    utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
    Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
    esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
    materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
    normativa tecnica vigente.
    5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
    progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
    tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
    l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
    conformita'.
    6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
    sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
    realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
    Art. 6.
    Realizzazione ed installazione degli impianti
    1. Le imprese realizzano gli impianti secon

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