L.R. Sicilia 08/01/1996 n. 4

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.
  • Forma giuridica: Legge regionale
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Professione - Bandi di gara
  • Articolo 1
    Normativa applicabile

    1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1996.
    2. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici continua ad applicarsi la vigente normativa regionale con le modifiche di cui al presente titolo.

    Articolo 2

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Disposizioni sulla programmazione di opere pubbliche

    1. (1).
    2. Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e formazione religiosa, nonché ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza, non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato articolo 3.
    3. (2).
    4. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche relativi all'esercizio finanziario 1997.
    5. (1).
    6. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1996 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1996.
    7. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1996 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
    8. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1996.
    9. (1).
    10. (1).
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    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 21/85.
    (2)
    Il testo omesso modifica l'art. 32, comma 2, della legge 142/90.

    Articolo 3

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Fondo di rotazione

    1. Per la redazione dei progetti di opere pubbliche, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.
    2. Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione.
    3. Parte del fondo potrà essere, altresì, utilizzata per la copertura del 50 per cento degli oneri per la pubblicità per lavori sino a 5 milioni di Ecu, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, purchéé il relativo importo venga reintegrato attingendo le somme dal finanziamento dell'opera.
    4. (1).
    5. (1).
    6. Il comma 6 dell'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e l'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono abrogati.

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    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 4

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Progettazione e direzione lavori

    1. (1).
    2. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

    -----

    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 5

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Accesso ai luoghi ed agli immobili

    1. Per l'espletamento delle indagini geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla progettazione, il sindaco del comune in cui ricade l'opera, dopo aver avanzato formale richiesta, decorsi quindici giorni dalla notifica, nel caso in cui non sia stato concesso l'accesso, rilascia l'autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree o agli immobili interessati ai lavori.

    Articolo 6

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Conferenza dei servizi

    (1)

    -----

    (1)
    L'articolo omesso sostituisce gli artt. 33 e 42 della L.R. 10/93.

    Articolo 7

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Competenza ad esprimere parere tecnici

    1. (1).
    2. (2).
    -----
    (1)
    Il testo omesso sostituisce l'art. 6 della L.R. 35/78.
    (2)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 21/85.

    Articolo 8

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Modifica all'articolo 34 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21

    (1)

    -----

    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 9

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Anticipazione sul prezzo di appalto

    (1)

    -----

    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 10

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Perizie di variante e suppletive

    1. Gli atti concernenti la realizzazione di lavori oltre il quinto d'obbligo costituiscono, ai fini della revisione prezzi, ove operante, sviluppo e parte integrante del contratto originario.
    2. L'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui dispone deroghe all'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è interpretato come facente riferimento ai soli progetti tecnicamente approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con esclusione di quelli tecnicamente approvati in data successiva.
    3. Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di immobili sottoposti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n. 1089 di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di variante, il comma 2 dello articolo 23 della stessa legge, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. Per gli stessi fini il limite percentuale indicato dal comma 3 dello stesso articolo è elevato al 40 per cento.

    Articolo 11

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Revisione prezzi

    (1)

    ------

    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 12

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Trattativa privata

    1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, è consentito, senza previe autorizzazioni, per lavori o forniture di importo non superiore a lire 50 milioni. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente (1).
    2. E' altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu. I lavori in economia, da realizzare in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, sono ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu.
    3. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti di somma di cui ai commi precedenti.
    4. Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, i limiti di somma sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori o forniture".(2).
    -----
    (1)
    Il presente comma è stato così integrato dall'art. 11 della L.R. 22/96.

    (2)
    L'originario comma 3 è stato sostituito dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 11, L.R. 22/96.

    Articolo 13

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari

    1. Finché resta sospesa l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, gli enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare regolamenti in materia di cottimi fiduciari, né è fatto loro divieto, in caso di mancata adozione del regolamento in materia, di ricorrere all'affidamento di lavori mediante cottimo. In tal caso essi devono comunque rispettare le disposizioni e i principi stabiliti nell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come modificato dallo articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
    2. Resta comunque nella potestà di detti enti l'adozione di regolamenti in materia di cottimi fiduciari nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento-tipo emanato dalla Regione.
    3. (1).

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    (1)
    Il comma omesso sostituisce gli artt. 33 e 42 della L.R. 10/93.

    Articolo 14

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Criteri di aggiudicazione

    1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
    [2. I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante (1)]. (2)
    3. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge (3).
    4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. (4)

    4 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo (5).
    5. Gli articoli 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati. E', altresì, abrogato il comma 3 dello articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

    -----
    (1)
    Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22/96.
    (2)
    Il presente comma è stato abrogato dall'art.1, c. 8, L.R. 02.09.1998, n.21 (G.U.R. 05.09.1998, n.44).
    (3)
    Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 22/96.
    (4)
    Il presente comma è stato così sostituito dall'art.1, c. 9, L.R. 02.09.1998, n.21 (G.U.R. 05.09.1998, n.44).
    (5)
    Il presente comma è stato così inserito dall'art. 1 della L.R. 22/96.

    Articolo 15

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Modalita' per la concessione dei servizi socio-assistenziali

    (1) 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato.
    2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge.
    3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio-assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico.
    4. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli "standards" organizzativi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
    5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.
    6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.
    7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non via sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.
    8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonchè alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

    ------

    (1)
    Il presente articolo è stato così modificato e integrato all'art. 21 della L.R. 22/96.

    Articolo 16

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Incarichi di collaudo

    (1)

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    (1)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

    Articolo 17

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Approvazione amministrativa del progetto

    1. Fermo restando il requisito dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da relativo impegno di spesa, costituisce titolo per l'approvazione amministrativa del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento.
    2. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari gestiti dalla stessa Amministrazione regionale, non si applicano le norme di cui al comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.
    3. Per gli interventi di cui al comma 2 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate, entro il limite di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento.

    Articolo 18

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Modifiche al comitato tecnico amministrativo regionale

    (1)

    -----

    (1)
    L'articolo omesso modifica l'art. 1 della L.R. 19/72.

    Articolo 19

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Appalti di servizi

    1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
    2. Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.
    3. E' abrogato l'articolo 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

    Articolo 20

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Concessione di costruzione e gestione

    1. (1).
    2. (1).
    3. (2).
    4. In sede di prima applicazione dell'articolo 42 bis, introdotto dal comma 3, del presente articolo, qualora l'ente concedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponga di finanziamenti regionali, per la realizzazione di uno o più lotti funzionali dell'opera, le relative somme possono essere offerte come contributo, ancorché superino la misura di cui al comma 2 del citato articolo 42 bis, purchéé la concessione riguardi la realizzazione dell'intero progetto e l'ammontare del contributo non superi comunque il 50 per cento del costo dell'opera.
    5. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai casi di disponibilità di finanziamenti statali o comunitari, nel rispetto delle condizioni poste dalle rispettive discipline di riferimento.

    -----

    (1)
    Il comma omesso è stato abrogato dall'art. 16 della L.R. 22/96.
    (2)
    Il testo di modifica che qui si omette è riportato agli artt. 3, 4, 5, 5 ter, 8, 10 bis, 23, 34 bis, 42, 44, della L.R. 21/85.

    Articolo 21

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Ulteriori disposizioni in materia di concessione di costruzione e gestione

    (1)

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    (1)
    L'articolo omesso aggiunge l'art. 42 ter alla L.R. 21/85.

    Articolo 22

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    Ammissibilita' del ricorso all'istituto della concessione

    1. Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo per opere non destinate a sede di uffici ma alla produzione di beni e servizi per il pubblico, con criteri di economicità di gestione e proventi derivanti da tasse, tariffe pubbliche o prezzi.

    Articolo 22 Bis

    Titolo I Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Modificazioni alla vigente legislazione.

    [applicabilita' delle norme]

    (1)
    1. Le norme del presente titolo si applicano nel territorio della Regione siciliana per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti.

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    (1)
    Il presente articolo è stato così inserito dall'art. 20 della L.R. 22/96.

    Articolo 23

    Titolo II Disposizioni varie

    Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

    (1) 1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996.
    2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata- agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie.
    3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia convenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997".

    ------

    (1)
    Il presente articolo è stato così integrato dall'art. 23 della L.R. 22/96.

    Articolo 24

    Titolo II Disposizioni varie

    Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

    1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge-regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dello articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996.

    Articolo 25

    Titolo II Disposizioni varie

    Proroga del termine di cui all''articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n.43

    1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994 n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.

    Articolo 26

    Titolo II Disposizioni varie

    Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative

    1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruenti di contributi regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato.
    2. L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - CER - per il rimborso dei maggiori benefici concessi dallo Stato.

    Articolo 27

    Titolo II Disposizioni varie

    Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n.37

    (1)

    ------

    (1)
    L'articolo omesso integra l'art. 6 della L.R. 37/95.

    Articolo 28

    Titolo II Disposizioni varie

    Liquidazione dei certificati di pagamento

    1. Nelle more della concessione della proroga di cui all'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione (1).

    ------

    (1)
    Il presente comma è stato così modificato dall'art. 24 della L.R. 22/96.

    Articolo 29

    Titolo II Disposizioni varie

    Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44

    1. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996.

    Articolo 30

    Titolo II Disposizioni varie

    Modifiche agli articoli 9 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67

    1. (1).
    2. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento dell'ammontare del danno subito, ai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.
    -----
    (1)
    Il testo omesso modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 67/95.

    Articolo 31

    Titolo II Disposizioni varie

    Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini

    1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dallo articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
    2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

    Articolo 32

    Titolo II Disposizioni varie

    Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26

    1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio della Regione.

    Articolo 33

    Titolo II Disposizioni varie

    Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9

    (1)

    ------

    (1)
    L'articolo omesso modifica l'art. 5 della L.R. 9/93.

    Articolo 34

    Titolo II Disposizioni varie

    Proroga dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4

    1. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un anno.

    Articolo 35

    Titolo II Disposizioni varie

    Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio

    1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

    Articolo 36

    Titolo II Disposizioni varie

    Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell''ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa

    Art. 36. Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. (1)

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    (1)
    Il presente articolo modifica l'art. 1 della L.R. 26/91.

    Articolo 37

    Titolo II Disposizioni varie

    Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio storico della sicilia

    1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Sicilia.

    Articolo 38

    Titolo II Disposizioni varie

    [entrata in vigore]

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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