Legge dello Stato 12/02/1968 n. 132

Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera.
  • Forma giuridica: Legge dello Stato
  • Nazionale/Regionale: Leggi nazionali
  • Categorico Leggi: Edilizia - Sanità
  • TITOLO III
    Requisiti e classificazione degli ospedali

    19. Requisiti degli ospedali. - Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono aver almeno:
    a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
    b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
    c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive;
    d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
    e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
    f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
    g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
    h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
    i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
    l) servizio di assistenza religiosa;
    m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
    In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi artt. da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanità, la Giunta regionale classifica lo ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.

    20. Categorie di ospedali. - Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungo-degenti e per convalescenti.
    Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
    a) ospedali di zona;
    b) ospedali provinciali;
    c) ospedali regionali.
    Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialità.
    Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute.
    Per le specialità non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato è determinata con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

    21. Ospedali generali di zona. - Sono ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni di medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una sezione di ostetricia e ginecologia e relativi servizi speciali, nonché di poliambulatori anche per altre più comuni specialità medico-chirurgiche.
    Il piano regionale ospedaliero può prevedere in questi ospedali, in relazione alle esigenze particolari di alcune zone, sezioni di ortopediatraumatologia.

    22. Ospedali generali provinciali. - Sono ospedali generali provinciali quelli dotati di distinte divisioni di medicina generale, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia-traumatologia; di distinte divisioni o almeno sezioni di oculistica, otorinolaringoiatria, urologia, neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia, malattie infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che ad alcune di dette specialità non provvedano ospedali specializzati viciniori. Gli ospedali generali provinciali devono inoltre essere dotati di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e istologia patologica; analisi chimico-cliniche e microbiologia; anestesia è rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
    Possono inoltre avere: servizi di recupero e rieducazione funzionale, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi di dietetica, servizi di assistenza sanitaria e sociale, servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali od altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
    Devono, altresì, provvedere all'assistenza dei convalescenti che può essere affidata anche ad ospedali viciniori.

    23. Ospedali generali regionali. - Gli ospedali regionali, che devono servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per le prestazioni che sono in grado di assicurare, operano prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
    Essi, oltre a possedere le unità di ricovero e cura e i servizi previsti per gli ospedali provinciali, dovranno anche disporre di almeno tre divisioni di alta specializzazione medica o chirurgica, quali cardiologia, ematologia, cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia plastica, chirurgia toracica o altre specializzazioni riconosciute dal Ministero della sanità, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale ospedaliero.
    Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di virologia, di prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di medicina legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a collaborare nella ricerca scientifica ed a contribuire alla preparazione professionale e all'aggiornamento del personale medico nonché scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico.
    Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.

    24. Ospedali specializzati provinciali e regionali. - Gli ospedali specializzati sono classificati come ospedali provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale ospedaliero, sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, dell'organizzazione tecnica, della dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e delle caratteristiche della specializzazione.
    Gli ospedali specializzati devono, inoltre, possedere servizi di consulenza di medicina generale e chirurgia generale e ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali in quanto necessari alla particolare natura dell'ospedale specializzato.

    25. Ospedali per lungodegenti e per convalescenti. - Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del piano regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di cui l'ospedale dispone, dell'hinterland di servizio, nonché dell'organizzazione tecnica e della dotazione strumentale e diagnostica posseduta.
    Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre, possedere ogni altro servizio previsto per le corrispondenti categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica natura dell'ospedale.

    TITOLO IV
    Programmazione ospedaliera

    26. Legge di programma ospedaliero. - Con legge dello Stato, avente durata non superiore a quella del programma economico nazionale, verranno stabiliti, anche ai fini della programmazione ospedaliera regionale:
    a) il fabbisogno dei nuovi posti-letto per il periodo di durata della legge per gli ospedali nonché per le esigenze didattiche e scientifiche delle università;
    b) la ripartizione dei posti-letto tra i vari settori dell'attività ospedaliera ed aidiversilivelli organizzativo-funzionali della rete ospedaliera nazionale;
    c) la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa del fabbisogno di cui al punto a);
    d) i quozienti da applicare per ottenere sul piano nazionale e regionale, sulla base delle risultanze del quadro nosologico nazionale e di tutte le componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche e socio-economico-culturali, il rapporto tra il numero di posti-letto e popolazione interessata, nonché la distribuzione dei posti-letto secondo le esigenze definite al punto b), e tenuto conto delle previsioni dei piani urbanistici;
    e) i criteri organizzativi e funzionali mediante i quali realizzare un attivo coordinamento tra i diversi presidi che concorrono a costituire il sistema sanitario nazionale.
    Con la predetta legge verranno altresì indicati i mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attività.
    Il disegno della legge di programma di cui ai precedenti commi è presentato al Parlamento dal Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione, per la parte di rispettiva competenza. Sul relativo schema di disegno di legge è sentito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo art. 28.

    27. Piano nazionale ospedaliero. - Il Ministro per la sanità, attenendosi alle direttive del programma economico nazionale, della presente legge, della legge di programma di cui al precedente art. 26, nonché, limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, recepisce le indicazioni fornite dalle singole Regioni ed elabora d'intesa con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione, per la parte di relativa competenza, il piano nazionale ospedaliero, previo parere del Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera di cui al successivo art. 28, e lo sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il predetto piano è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
    Il piano nazionale ospedaliero, con riferimento al periodo di durata della legge di programma di cui al precedente art. 26, stabilisce i criteri per l'impiego dei mezzi
    finanziari statali di cui al secondo comma dell'articolo precedente e dei mezzi di cui dispongono gli enti ospedalieri a norma del successivo art. 34.
    A tal fine il piano:
    a) determina la ripartizione regionale quantitativa e qualitativa dei posti-letto da istituire a spese dello Stato;
    b) definisce i criteri territoriali e qualitativi per la utilizzazione del fondo nazionale ospedaliero di cui al successivo art. 33.
    Al piano nazionale ospedaliero, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate, nel corso del quinquennio, per riconosciute esigenze sopraggiunte, varianti relativamente al fabbisogno di posti-letto stabilito per le università.
    Tali varianti possono comprendere aumenti dei posti-letto in misura non superiore al 15 per cento del fabbisogno stabilito per le università. Al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione di tale eccedenza, si provvede con i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

    28. Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera. - E' istituito il comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nominato dal Ministro per la sanità, che lo presiede, e composto:
    a) dagli assessori regionali della sanità;
    b) da tre esperti nominati dal Ministro per la sanità;
    c) da tre rappresentanti designati dalle confederazioni generali dei lavoratori più rappresentative;
    d) da cinque rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalle rispettive federazioni nazionali delle associazioni;
    e) da sei rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui quattro designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e due designati dalla federazione degli ordini dei medici ed inoltre da un clinico universitario e da un assistente di ruolo universitario, designati dalle rispettive associazioni;
    f) da quattro rappresentanti dell'unione delle province d'Italia e da otto rappresentanti dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
    g) da 14 rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di cui tre in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, due rispettivamente dei Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione e uno rispettivamente dei Ministeri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
    Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa delministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale.
    Il comitato dura in carica cinque anni.

    29. Piano regionale ospedaliero. - Ciascuna Regione provvede a programmare i propri interventi nel settore ospedaliero con la legge diapprovazione del piano quinquennale degli interventi relativi alle materie in cui la Regione stessa ha potestà legislativa.
    La predetta legge si uniforma alle scelte del programma economico nazionale nonché ai principi della presente legge e della legge di programma di cui al precedente art. 26 e indica la previsione degli interventi regionali relativi all'impianto di nuovi ospedali, all'impianto, trasformazione, ammodernamento o soppressione degli ospedali esistenti in relazione al fabbisogno dei posti-letto distinti per acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti, alla efficienza delle attrezzature, alla rete viabile ed alle condizioni geomorfologiche ed igienico sanitarie della popolazione.
    Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione, salvo adattamenti dovuti ad esigenze di funzionalità, potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge.
    Il piano prevede l'esistenza di almeno un ospedale di zona che sia in grado di servire una popolazione da venticinquemila fino a cinquantamila abitanti; di almeno un ospedale fino a quattrocentomila abitanti e di almeno un ospedale regionale per ogni Regione.
    La legge regionale prevede la costituzione di nuovi enti ospedalieri, la fusione e la concentrazione di quelli esistenti in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi e tenuto anche conto dei criteri di economicità di gestione.
    Nessun ente pubblico, né alcuno degli enti o istituti ecclesiastici, che abbiano ottenuto la classificazione di propri ospedali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, potrà istituire nuovi stabilimenti di ricovero e cura che non siano previsti nella legge di cui ai commi precedenti, salvo, per le università, quanto previsto dall'art. 27, ultimo comma.
    Parimenti, nessuna opera di costruzione, ampliamento, trasformazione o ammodernamento potrà essere realizzata se non sia prevista nella predetta legge ad eccezione degli istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, per trasformazioni, ammodernamenti e costruzioni, purché non comportino aumenti di posti-letto.
    Nella legge regionale devono essere indicati i mezzi finanziari per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione o l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, e la loro ripartizione in relazione agli obiettivi indicati dalla legge stessa per il settore ospedaliero.
    Qualora la Regione non provveda a quanto disposto dal presente articolo il Ministro per la sanità promuove gli atti necessari per la convocazione d'ufficio del consiglio regionale.

    31. Finanziamento del piano regionale ospedaliero. - Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente art. 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.
    La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sarà effettuata secondo le norme che sarano emanate dalla Regione
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